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Cassazione: le assenze strategiche del lavoratore legittimano il licenziamento


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Con la sentenza n. 18283 del 08.07.2019, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento del dipendente che abusa delle assenze per malattia, comunicandole sistematicamente all'ultimo momento utile e collocandole strategicamente a ridosso dei giorni di riposo.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli a causa del suo atteggiamento intenzionalmente negligente e reiterato nel tempo, volto ad eludere le norme di legge e le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di giustificazione delle assenze per malattia.
A fondamento della sanzione espulsiva la società datrice deduce che il dipendente:
- comunicava le assenze sempre in prossimità della scadenza (e in taluni casi anche oltre) delle prime due ore dell'orario di lavoro, ovvero del termine ultimo fissato dal CCNL per effettuare tale comunicazione, nonostante fosse pienamente a conoscenza della circostanza che non si sarebbe recato al lavoro, essendo comunque già in ritardo rispetto all'orario di ingresso;
- era solito assentarsi, in maniera alquanto sospetta, nei due giorni antecedenti il fine settimana, per poi riprendere servizio il lunedì.

La sentenza

La Cassazione, conferma la statuizione della Corte d’Appello, secondo cui il reiterato ed intenzionale comportamento del lavoratore deve essere valutato complessivamente di notevole gravità.
Gravità acuita anche dalla circostanza che il mancato rispetto delle formalità previste per la giustificazione delle assenze aveva impedito alla società di attivare il controllo ispettivo previsto in caso di malattia del dipendente.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, le numerose assenze di un prestatore – oltre a poter integrare la fattispecie del licenziamento per scarso rendimento, stante la disfunzione organizzativa arrecata all'azienda – possono essere valutate anche sotto un profilo squisitamente disciplinare.
In particolare, laddove le stesse risultino frammentate e collocate strategicamente a ridosso dei giorni di riposo, tanto da dar luogo ad una prestazione lavorativa inadeguata ed idonea, dunque, a giustificare un provvedimento risolutorio.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher