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Cassazione: è sufficiente la fondatezza di uno solo degli addebiti contestati per giustificare il recesso


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Con l’ordinanza n. 113 del 07.01.2020, la Cassazione afferma che, in caso di una pluralità di condotte addebitate al lavoratore, è sufficiente la fondatezza di anche una sola di esse per legittimare il licenziamento disciplinare.

Il fatto affrontato

Il socio lavoratore di una cooperativa impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli a seguito della contestazione di una pluralità di condotte illecite collegate.
La Corte d’Appello respinge il ricorso, sostenendo che l’unico addebito provato - consistente nell’aver accusato il presidente della coop. di essersi indebitamente appropriato della somma di € 36.000,00 - era sufficiente per giustificare il recesso.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione espulsiva.

Secondo i Giudici di legittimità, in tali circostanze non è, dunque, il datore a dover provare di aver licenziato il lavoratore solo per il complesso delle condotte addebitate.
Spetta, invece, al prestatore provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

Per la sentenza, ne consegue, che l’infondatezza di una o più condotte addebitate al dipendente non è sufficiente ad integrare l’ipotesi dell’insussistenza dei fatti posti alla base del recesso, allorquando anche un solo comportamento risulti accertato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher