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Cassazione: condizioni di legittimità del licenziamento per scarso rendimento


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Con la sentenza n. 13625 del 02.07.2020, la Cassazione afferma che integra il giustificato motivo soggettivo di licenziamento la fattispecie di inadempimento - rispetto ad una competenza centrale del dipendente - determinata da mancanza di diligenza ed impegno professionale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogatogli a fronte del suo scarso rendimento.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sostenendo che le inadempienze e le trascuratezze poste in essere dal ricorrente nell’ambito della redazione del piano finanziario – rappresentante la principale mansione affidatagli – fossero sufficienti a giustificare il recesso.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che la giusta causa di licenziamento viene integrata ogniqualvolta le trasgressioni addebitate al dipendente incidano in modo tranchant sul rapporto fiduciario esistente tra le parti stipulanti il contratto di lavoro.

Diversamente, continua la sentenza, il giustificato motivo soggettivo viene integrato in presenza di un riscontrato difetto di diligenza e di una incapacità professionale, rilevanti sotto il profilo di un'affidabile resa lavorativa.

Per i Giudici di legittimità, ne consegue che laddove, per mancanza di diligenza e di impegno professionale, il lavoratore commetta errori rilevanti nell’esecuzione delle proprie mansioni, lo stesso è passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Su tali presupposti - stante le trascuratezze poste in essere dal dipendente nella redazione del piano finanziario, pur a fronte della lunga formazione impartitagli sul punto - la Suprema Corte rigetta il ricorso dal medesimo proposto confermando la legittimità del recesso irrogatogli.

A cura di Fieldfisher