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Cassazione: anche il licenziamento irrogato per recidiva deve superare il vaglio sulla proporzionalità


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Con la sentenza n. 15566 del 10.06.2019, la Cassazione afferma che la previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva come ipotesi di licenziamento, non esclude il potere-dovere del giudice di valutare la gravità dell'addebito ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli a seguito della contestazione di una mancanza e della recidiva nella stessa mancanza (consistente in tre precedenti procedimenti disciplinari conclusi con sanzioni conservative).
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sostenendo che, in linea con quanto previsto dal CCNL applicabile, la sola recidiva era sufficiente per ritenere valido il recesso.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione espulsiva.
Permane, infatti, in ogni caso il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato.

Secondo i Giudici di legittimità, invero, il divieto di automatismi sanzionatori si traduce, da un lato, nell’impossibilità di introdurre, con legge o con contratto, sanzioni automaticamente conseguenziali ad illeciti disciplinari e, dall’altro, nella nullità ed inapplicabilità, per contrasto con norme imperative dello Stato, delle declaratorie dei CCNL contravvenienti al predetto divieto.

Per la sentenza, dunque, la previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva in successive mancanze disciplinari, come ipotesi di licenziamento, non esclude il potere del giudice di valutare la gravità in concreto dei singoli fatti addebitati, ai fini dell'accertamento della proporzionalità della sanzione espulsiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dal lavoratore, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher