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INPS - Mess. n. 689 del 17.02.2021 : Divieto di licenziamento Covid-19 - accordo anche con un solo sindacato


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L’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. 

La previsione è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2021 all’articolo 1, comma 311, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al c.d. divieto di licenziamento di cui ai commi 309 e 310 del medesimo articolo 1, prolungandone fino al 31 marzo 2021. 

Sull'argomento: Legge di bilancio 2021 : Divieto di licenziamento e deroghe

Con mess. n. 689 del 17.02.2021 , l’ INPS va a dirimere alcuni dubbi interpretativi sollevati dalle proprie Strutture territoriali circa l’espressione utilizzata dal legislatore laddove la norma prevede che l’accordo collettivo aziendale sia stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ”.

L’ Istituto ha precisato che ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore. Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Fonte: INPS - Mess. n. 689 del 17.02.2021