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DL Sostegni : Blocco dei licenziamenti e deroghe


lavoratori licenziati
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Con il Decreto Sostegni sono stati stabiliti ulteriori interventi in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. 

Il comma 9 dell’art. 7 del DL 22 marzo 2021 n 41 ha previsto il blocco generalizzato delle procedure di licenziamento collettivo e del recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021. 

Il successivo comma 10 ha poi stabilito un ulteriore blocco dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, fruiscono dei trattamenti di assegno ordinario, di cassa integrazione salariale in deroga e di cassa integrazione salariale operai agricoli. 

Il successivo comma 11 dell’art. 7 ha infine previsto alcune deroghe alle preclusioni in materia di licenziamenti. Deroghe già previste dall’art. 14, comma 3, D.L. n. 109/2020 (cd. Decreto Agosto) e, da ultimo, confermate dalla Legge di Bilancio 2021. 

Sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal  DL Sostegni, per quanto riguarda il divieto di licenziamento, i datori di lavoro dovranno attenersi a quattro fondamentali linee guida :

A. Con riferimento ai licenziamenti collettivi, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Sostegni, fino al 30 giugno 2021 resta precluso in generale a tutti i datori di lavoro l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223. 

Come già evidenziato, ai sensi dell’art. 7, comma 10, del Decreto Sostegni, è previsto poi un ulteriore blocco dei licenziamenti collettivi dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, fruiscono dei trattamenti di assegno ordinario, di cassa integrazione salariale in deroga e di cassa integrazione salariale operai agricoli. 

Stante che i commi 9 e 10 dell’art. 7 richiamano gli artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991, le procedure di licenziamento collettivo “bloccate” sono:

  • la procedura avviata dall’impresa ammessa alla cassa straordinaria di integrazione salariale che, nel corso del periodo di sospensione, ritiene di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative;
  • la procedura avviata da impresa che occupi più di 15 dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro, intende effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio della stessa provincia. 

Sono altresì sospese, nei termini di cui sopra, le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (ossia a partire dal 24 febbraio 2020). In particolare, sono sospesi tutti i termini che caratterizzano le diverse fasi delle procedure in questione. 

Le procedure di licenziamento collettivo si considerano avviate alla data di ricezione della comunicazione preventiva che il datore di lavoro è tenuto ad inviare alle organizzazioni sindacali e agli Uffici pubblici competenti ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. n. 223/1991. 

I commi 9 e 10 dell’art. 7 del Decreto Sostegni confermano, infine, che non sussiste alcuna preclusione nell’ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. 

B. Con riferimento ai licenziamenti individuali, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Sostegni, fino al 30 giugno 2021 resta preclusa in generale a tutti i datori di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 Legge 15 luglio 1966, n. 604. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 10, del Decreto Sostegni, anche per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo è previsto un ulteriore blocco dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, fruiscono dei trattamenti di assegno ordinario, di cassa integrazione salariale in deroga e di cassa integrazione salariale operai agricoli. 

Il licenziamento intimato ai sensi dell’art. 3 L. n. 604/1966 è il licenziamento determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento. 

Si considerano altresì sospese, nei termini di cui sopra, le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’art. 7 L. n. 604/1966. 

Procedura, quella ex art. 7 L. n. 604/1966, richiesta per le imprese di maggiori dimensioni, nel caso in cui si intenda procedere al licenziamento, sempre per giustificato motivo oggettivo, di dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23). 

C. Come già analizzato, il comma 10 dell’art. 7 del Decreto Sostegni ha previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, fruiscono dei trattamenti di assegno ordinario, di cassa integrazione salariale in deroga e di cassa integrazione salariale operai agricoli. 

La previsione di un ulteriore blocco dei licenziamenti fino al 31ottobre 2021 si ricollega alla previsione, contenuta nella medesima Legge di Bilancio 2021, di un ulteriore periodo massimo di 28 settimane di trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per periodi intercorrenti tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. 

Nella “Relazione illustrativa” del Decreto Sostegni è stato precisato che “Il comma 10 per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 e per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti. Poiché a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviino le procedure di cui ai commi 9 e 10 resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19”. 

Anche in ragione di quanto indicato nella “Relazione illustrativa”, non vi è dubbio che il datore di lavoro che non intende fruire delle summenzionate 28 settimane, potrà procedere ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal 1° luglio 2021. 

Peraltro, si sottolinea che le predette 28 settimane non sono in grado di garantire la copertura integrale del periodo in cui vige l’obbligo di procedere ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, ossia dal 1° aprile 2021 al 31 ottobre 2021. 

Ci si chiede, quindi, se il datore che abbia esaurito le settimane in questione prima del termine del 31 ottobre 2021 possa in ogni caso procedere ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. 

A tal riguardo, si osserva, in generale, che l’ulteriore blocco dei licenziamenti previsto dal comma 10 dell’art. 7 è sottoposto ad una condizione e ad un termine fisso. 

Più specificamente, il legislatore ha in primo luogo previsto che l’ulteriore blocco dei licenziamenti scatti nel momento in cui il datore di lavoro ricorre ai trattamenti di integrazione salariale per una durata massima di 28 settimane. 

Diversamente da quanto stabilito dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 104/2020, il legislatore ha poi espressamente individuato l’ambito di efficacia temporale dell’ulteriore blocco dei licenziamenti (dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021). 

In virtù di quanto sopra, si ritiene che, una volta attivati i trattamenti di integrazione salariale in questione, il datore di lavoro risulta in ogni caso vincolato al rispetto dell’ulteriore blocco dei licenziamenti per tutto il tempo stabilito dall’art. 7, comma 10, del Decreto Sostegni, ossia fino al 31 ottobre 2021. 

D. Ai sensi all’art. 7, comma 11, del Decreto Sostegni, le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti non si applicano: 

a) nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.; 

b) in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso; 

c) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi), ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22. 

Avv. Andrea Lucà - Fieldfisher