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Cassazione: in caso di sfruttamento di manodopera va revocato il controllo giudiziario dell’azienda se il datore si è regolarizzato


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Con la sentenza n. 17939 del 20.04.2018, la Cassazione penale afferma che il rischio di reiterazione del reato di sfruttamento di manodopera, ex art. 603 bis c.p., non giustifica il mantenimento della misura cautelare del controllo giudiziario, se il datore ha regolarizzato i lavoratori e si è messo in linea con le norme antinfortunistiche.

Il fatto affrontato

I titolari di un’azienda agricola vengono condannati per il reato di sfruttamento del lavoro previsto e punito dall’art. 603 bis c.p., per essersi approfittati dello stato di bisogno dei propri dipendenti, braccianti clandestini, stante il riconoscimento di paghe inadeguate, la mancata concessione degli adeguati riposi e l’omissione delle dovute misure antinfortunistiche.
Oltre alla pena principale, viene comminata loro la misura cautelare del controllo giudiziario dell’azienda, al fine di impedire la reiterazione del suddetto reato.
Avverso quest’ultima statuizione, i medesimi propongono ricorso sul presupposto che tale misura cautelare non fosse più necessaria.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito nella sentenza impugnata, sostiene che la precauzione, atta ad impedire che il reato di sfruttamento del lavoro venga reiterato, non sia più necessaria.

Per i Giudici di legittimità, infatti, il Tribunale, sostenendo il rischio di un aggravamento degli effetti del reato in conseguenza della libera disponibilità dell’azienda, non ha adeguatamente tenuto conto del fatto che, a seguito della condanna, i titolari hanno provveduto a regolarizzare i lavoratori e si sono adeguati alle norme antinfortunistiche.

Pertanto, essendo venuti meno i presupposti che avevano indotto l’organo giudicante ad emanare la misura cautelare, la Suprema Corte ha accolto il ricorso disponendo la revoca del controllo giudiziario dell’azienda agricola.

A cura di Fieldfisher