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Cassazione: svolgimento di mansioni superiori e cambio del CCNL, quali conseguenze?


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Con la sentenza n. 29624 del 14.11.2019, la Cassazione afferma che il pubblico dipendente perde il diritto all’aumento di stipendio se, in base al nuovo contratto collettivo, le mansioni superiori rientrano nel suo livello di inquadramento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, pubblico dipendente, ricorre giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento delle differenze retributive per aver svolto attività riconducibili ad un superiore livello di inquadramento.
Nel costituirsi in giudizio, l’Ente datore sostiene che il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione superiore non poteva trovare applicazione per il futuro, a seguito dell’emanazione del nuovo contratto collettivo, che aveva ricompreso le mansioni svolte dal ricorrente tra quelle esigibili dai dipendenti aventi la sua stessa qualifica.
La Corte d’Appello, nell’accogliere il ricorso, afferma che il diritto acquisito non poteva essere messo in discussione dal fatto che nel corso del rapporto l’Ente aveva approvato un nuovo CCNL che, ridisegnando completamente la materia, aveva inserito le mansioni superiori tra quelle esigibili dal dipendente.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che nel pubblico impiego, da un lato, non è ammissibile un inquadramento superiore sulla base dell’esercizio di fatto delle mansioni e, dall’altro, non si può non tener conto delle modifiche apportate al sistema di ripartizione dei livelli e delle qualifiche.

Per i Giudici di legittimità, infatti, l’equivalenza formale delle mansioni, come definita dai contratti collettivi, può da questi ultimi essere stabilita anche attraverso la previsione di aree omogenee al cui interno rientrino attività che siano tutte parimenti esigibili.
Ciò anche quando, secondo una precedente classificazione, le differenti attività poi ricomprese nelle medesime aree, erano da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo.

Secondo la sentenza, in tal caso, il dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, qualora prosegua nello svolgimento delle medesime attività nella vigenza della nuova contrattazione - in cui tutte le mansioni richieste rientrino nell'ambito della stessa area - ha diritto al solo trattamento proprio di quell’area.
L’assetto complessivo dei rapporti di lavoro non può, infatti, essere condizionato dalla salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente e poi superata disciplina collettiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dall’Ente datore, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.

A cura di Fieldfisher