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Cassazione: ristrutturazione aziendale e demansionamento


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Con l’ordinanza n. 17634 del 01.07.2019, la Cassazione afferma che l’adibizione del dipendente a mansioni inferiori non integra un demansionamento laddove, nell’ambito di una ristrutturazione aziendale, il lavoratore rifiuti di essere impiegato in attività equipollenti a quelle precedentemente svolte presso altri siti.

Il fatto affrontato

A seguito della riorganizzazione aziendale di un sito produttivo - per mezzo della quale era stato ridotto il personale addetto alla vendita - la società propone alla lavoratrice in esubero la ricollocazione in un diverso settore, pienamente in linea con il proprio inquadramento contrattuale, presso un’altra sede.
A fonte del rifiuto della medesima, l’impresa decide, quindi, di inserirla nel settore call center.
La dipendente impugna giudizialmente detto provvedimento, sostenendo di essere stata demansionata.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che il demansionamento deve essere inteso come un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro di non adibire il dipendente a mansioni inferiori rispetto a quelle previste dal livello di inquadramento, ai sensi dell’art. 2103 c.c.

Secondo i Giudici di legittimità, tale principio generale incontra, però, un limite nelle ipotesi di modifica degli assetti aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore: in questo caso, infatti, il prestatore può assegnato anche a mansioni di livello inferiori, purché rientranti nella medesima categoria legale.

Per la sentenza, in ogni caso, incombe sul datore l'onere di provare l'esatto adempimento dell’obbligo portato dall’art. 2103 c.c. oppure l'impossibilità dell'adempimento derivante da causa a lui non imputabile, in base all'art. 1218 c.c.

Applicando i predetti principi al caso di specie, la Suprema Corte respinge il ricorso avanzato dalla dipendente, ritenendo elemento di esonero dalla responsabilità per l'inadempimento il rifiuto opposto dalla stessa alla proposta della posizione di lavoro alternativa offerta dalla società.

A cura di Fieldfisher