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Cassazione: al dipendente demansionato può essere riconosciuto il risarcimento del danno calcolato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano


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Con l’ordinanza n. 12445 del 21.05.2018, la Cassazione afferma che il dipendente demansionato, perché adibito a nuove attività non in linea con le precedenti e con il relativo bagaglio professionale, ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento per il danno non patrimoniale subito, liquidabile in via equitativa, prendendo a riferimento i parametri elaborati nelle tabelle redatte dal Tribunale di Milano (sul punto si veda anche: Cassazione: risarcimento del danno al lavoratore demansionato che vede impoverita la sua professionalità).

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello accoglie la domanda della lavoratrice volta ad ottenere l’accertamento e la declaratoria di nullità del provvedimento datoriale di assegnazione a mansioni nuove e meno qualificate ove la stessa non poteva mettere a frutto il proprio Know-how.
Conseguentemente, condanna la società a riconoscere alla dipendente il risarcimento del danno non patrimoniale subito, applicando alla percentuale di riduzione della capacità lavorativa stabilita dalla C.t.u. medico legale i parametri contenuti all’interno delle tabelle elaborate per il danno biologico dal Tribunale di Milano.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, afferma, preliminarmente, che, stando alla normativa ratione temporis vigente ed al CCNL applicabile al rapporto, non conta che le mansioni successive attribuite al dipendente rientrino nella stessa area operativa delle precedenti, rilevando, invece, che siano equivalenti in concreto alla competenza richiesta e al livello professionale raggiunto.
 Pertanto, risulta integrato il demansionamento, allorquando la nuova assegnazione non consenta al lavoratore di mettere a frutto il bagaglio professionale acquisito.

La suddetta condotta, secondo i Giudici di legittimità, integra pacificamente un demansionamento che comporta per il dipendente che l’ha subito il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.

Tale ristoro, a giudizio della Corte, ben può essere liquidato in via equitativa, mediante l’applicazione degli standard elaborati, con apposite tabelle, da parte del Tribunale di Milano in materia di danno biologico.

A cura di Fieldfisher