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Cassazione: risarcimento del danno al lavoratore demansionato che vede impoverita la sua professionalità


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Con la ordinanza n. 8781 del 10.04.2018, la Cassazione afferma che l’adibizione di un lavoratore, dotato di elevate conoscenze tecnologiche, a mansioni meno qualificanti e non inerenti al suo passato professionale, determina in capo al medesimo, ai sensi della previgente normativa, il diritto al risarcimento del danno subito. Ad avviso della Corte una tale condotta datoriale frustra, infatti, qualsivoglia aspettativa, legittima e possibile, di carriera.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, avente mansioni di sistemista, ricorre giudizialmente al fine di richiedere il risarcimento del danno conseguente al demansionamento subito, stante l’adibizione ad attività meno qualificate e sprovviste di alcun contenuto tecnico.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte di Appello, ha ribadito, preliminarmente, il principio che esclude un'automatica dimostrazione del danno in presenza di inadempimento datoriale.

I Giudici di legittimità hanno, però, osservato che il danno risarcibile sussiste laddove un lavoratore, avente mansioni di natura tecnica, per loro natura soggette ai costanti adeguamenti professionali dovuti alla crescita tecnologica, venga assegnato a diverse e meno qualificate mansioni.

Una simile condotta datoriale, infatti, frustrerebbe qualsivoglia aspettativa, legittima e possibile, di carriera del lavoratore, determinando, da un lato, un impoverimento della capacità professionale acquisita dal medesimo e, dall’altro, l’impossibilità di acquisizione di una maggiore esperienza.

Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, riconoscendo il diritto del prestatore a vedersi riconosciuto un risarcimento per il danno subito alla propria professionalità.

A cura di Fieldfisher