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Covid-19: Linee guida per la salute e sicurezza negli studi professionali


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Non tutti gli studi professionali hanno ancora ripreso le attività. Alcuni, consapevoli dei rischi di contagio ancora elevati, hanno pensato bene di ritardare ulteriormente l’apertura. Simile scelte saranno percorribili solo da quelle realtà di medie e grandi dimensioni dove, peraltro, la particolarità dell’attività svolta potrebbe consentire il proseguimento del lavoro da remoto. 

Si apre dunque la #fase2 e Confprofessioni mette a punto le linee guida per la salute e sicurezza di datori di lavoro, dipendenti e clienti. Il documento, articolato in dodici punti, fornisce i chiarimenti per l’applicazione del Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli studi professionali ed operativi in ambito economico ; giuridico e tecnico. Per analoghe indicazioni nell’ambito sanitario, bisognerà attendere l’intesa con le associazioni di categoria.

La struttura del documento riprende in sostanza quella del Protocollo sottoscritto in sede governativa fornendo però ulteriori precisazioni:

• Il datore di lavoro può, prima dell'accesso al luogo di lavoro e nel rispetto della privacy, rilevare la temperatura corporea dei dipendenti. Qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro;
• L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orario;
• Sarà necessario favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
• Indicazioni vengono fornite anche nell’ipotesi di gestione di sintomatici in studio. Una persona in studio che sviluppi in studio i sintomi dell’infezione respiratoria quali la tosse, deve dichiararlo immediatamente al datore di lavoro e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria. Il datore di lavoro procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti.

Si tratta, in sostanza, di misure ormai già conosciute ma che possono indurre anche a importanti cambiamenti nell’organizzazione dello studio. 

Fonte: Confprofessioni