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Cassazione: quando si integra la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.


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Con l’ordinanza n. 20364 del 26.07.2019, la Cassazione ribadisce il principio generale secondo cui il datore, nell'esercizio dell'impresa, deve adottare - ai sensi dell’art. 2087 c.c. - tutte le cautele necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità dei dipendenti, tenendo conto della particolarità del lavoro nonché dell'esperienza e della tecnica.

Il fatto affrontato

Il dipendente ricorre giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dall’aggressione fisica subita in occasione di una rapina nel luogo di lavoro.
A fondamento della propria domanda, il medesimo deduce che la società datrice non aveva adottato, ai sensi dell’art. 2087 c.c., tutte le cautele atte a scongiurare il verificarsi di rapine.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che la responsabilità gravante sul datore, ex art. 2087 c.c., ha natura contrattuale ed è fonte di obblighi positivi e non di mera astensione.
Di conseguenza il lavoratore, in caso di inadempimento, può rifiutarsi di eseguire la prestazione che risulti essere pericolosa per la propria salute ed incolumità fisica.

Secondo la sentenza, la predetta norma si fonda su principi costituzionali e rende responsabile il datore ogniqualvolta lo stesso non predisponga le misure e le cautele necessarie per tutelare il lavoratore dal punto di vista della salute in generale, considerando la realtà concreta dell'azienda e l'effettiva possibilità di conoscere ed indagare fattori di rischio in un certo periodo storico.

Ciò nonostante, per i Giudici di legittimità, l'art. 2087 c.c. non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva né prescrive un obbligo assoluto di rendere l'ambiente di lavoro del tutto privo di rischi.
Per ritenersi configurata una responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c., infatti, è indispensabile che il datore di lavoro abbia agito con colpa, ossia con difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni ai propri dipendenti.
Parimenti, non può mai reputarsi responsabile l’imprenditore che non abbia eliminato il pericolo di una determinata eventualità se questo non era effettivamente prevedibile e/o eliminabile.

Su tali presupposti, la Suprema Corte – ritenendo adeguate le misure adottate dalla società datrice a tutela dei dipendenti e del patrimonio – rigetta il ricorso proposto dal lavoratore.

A cura di Fieldfisher