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Cassazione: quando l’appaltatore è responsabile per gli infortuni occorsi ai dipendenti del subappaltatore


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Con la sentenza n. 33239 del 24.07.2019, la Cassazione afferma che, in caso di infortunio occorso ad un dipendente dell’impresa appaltatrice, deve essere ascritta una responsabilità penale al titolare della società committente, laddove questi non abbia verificato la congruenza dei rispettivi Piani Operativi di Sicurezza e non abbia svolto il ruolo di coordinatore.

Il fatto affrontato

Il titolare di un’impresa appaltatrice concede in subappalto dei lavori, all’interno di un cantiere edile, ad una cooperativa, senza controllare la regolarità del Piano Operativo di Sicurezza della stessa e senza informare dell’affidamento l’impresa committente.
Durante l’esecuzione dei lavori, un dipendente della subappaltatrice precipita al suolo cadendo da un lucernaio. Ciò provoca al lavoratore una malattia durata un tempo superiore a quaranta giorni ed una invalidità permanente del 100%.
In conseguenza di ciò, il titolare dell’impresa che aveva affidato i lavori alla coop. viene condannato, in primo e secondo grado, per culpa in eligendo nella scelta e nel controllo dell’affidataria del subappalto, per mancato coordinamento degli interventi e per omessa formazione al lavoratore infortunatosi.

La sentenza

La Cassazione, confermando le sentenze di primo e secondo grado, afferma che, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008, il titolare dell'impresa committente ha l’obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
A tal riguardo, il medesimo deve, altresì, verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (c.d. POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani al coordinatore per l'esecuzione.

Secondo i Giudici di legittimità, all’imprenditore della società committente che non abbia adempiuto ai predetti obblighi - in caso di sinistro occorso ad un dipendente della ditta cui sono stati affidati i lavori - dovrà essere ascritta una responsabilità penale, stante il suo apporto cooperativo al verificarsi dell’evento.

Ravvisando tale circostanza nel caso di specie - ove l’imputato aveva dato in subappalto i lavori ad una ditta che non garantiva in alcun modo il rispetto delle prescrizioni prevenzionistiche - la Suprema Corte rigetta il ricorso dal medesimo presentato, confermando la condanna inflittagli dalla pronuncia di merito.

A cura di Fieldfisher