Stampa

Cassazione: in caso di sinistro, la responsabilità del committente non è in re ipsa


icona

Con l’ordinanza n. 33365 del 11.11.2021, la Cassazione afferma che la responsabilità del committente per sinistri occorsi ai dipendenti dell’appaltatore non è in re ipsa, non potendo esigersi dall’appaltante un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.

Il fatto affrontato

Gli eredi del lavoratore ricorrono giudizialmente al fine di chiedere la condanna al risarcimento della società datrice del loro congiunto, della distaccataria e della committente dell’appalto presso cui il medesimo operava al momento del sinistro costatogli la vita.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, rinvenendo una violazione dell’art. 2087 c.c. in capo all’azienda datrice ed alla distaccataria e ritenendo, invece, non ascrivibile alcuna mancanza alla committente dell’appalto, che non si era riservata alcun potere di controllo in materia di salute e sicurezza.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva che, in materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire.

Per la sentenza, non è, infatti, configurabile una responsabilità oggettiva del committente, per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori o servizi.

Secondo i Giudici di legittimità, al fine di valutare l’eventuale responsabilità del committente nella causazione del sinistro è, invece, necessario valutare in concreto taluni elementi fattuali, quali:
- la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgere;
- i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa);
- l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
- la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dagli eredi del lavoratore, non avendo gli stessi provato alcun elemento tale da far ritenere integrata una responsabilità della committente.

A cura di Fieldfisher