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Cassazione: ente somministratore non risponde dell’infortunio del lavoratore se ha trasferito tutti gli obblighi sulla sicurezza alla società utilizzatrice


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Con l’ordinanza n. 11170 del 09.05.2018, la Cassazione afferma che l’ente somministratore che, mediante clausola inserita nel contratto di lavoro individuale, ha trasferito sulla società utilizzatrice tutti gli obblighi in materia di sicurezza, va esente da colpe nel caso di infortunio occorso ad un lavoratore somministrato.

Il fatto affrontato

L’Agenzia per il lavoro, ente somministratore, avendo trasferito alla società utilizzatrice, mediante clausola inserita nel contratto di lavoro individuale, gli obblighi in materia di sicurezza, ricorre giudizialmente al fine di andare esente da responsabilità in ordine ad un sinistro occorso, presso la sede dell’azienda utilizzatrice, ad un prestatore somministrato.

L’ordinanza

La Cassazione afferma che, nel rapporto di lavoro in somministrazione, in ordine al delicato tema della sicurezza, vi è un riparto di responsabilità che fa convergere sull'utilizzatore ogni responsabilità sugli specifici obblighi di prevenzione e protezione relativi alla attività di lavoro prestata in suo favore e sul somministratore una responsabilità derivata dall'obbligo di informare e formare il prestatore.

Quest’ultimo obbligo, a giudizio della Corte, può, peraltro, essere anche oggetto, all’interno del contratto con il lavoratore, di specifica traslazione dal somministratore all'utilizzatore.

La possibilità di delegare all'utilizzatore gli obblighi in questione risponde, secondo la sentenza, ad una logica di effettività delle tutele, in quanto sposta sul soggetto direttamente presente nel luogo di lavoro e diretto conoscitore dei macchinari, delle lavorazioni e, in sintesi, delle problematiche legate alla specifica sicurezza di quel luogo di lavoro, gli obblighi di puntuale e diretta formazione e informazione del lavoratore.
La indisponibilità del luogo della prestazione da parte del somministratore determina, infatti, il rischio che gli obblighi formativi e informativi a lui rimessi in via primaria risultino poco efficaci.

L'accordo in questione, concludono i Giudici di legittimità, se indicato nel contratto individuale di lavoro, diviene opponibile anche al dipendente, con ciò determinando l'ampliamento della obbligazione assunta dall'utilizzatore e la esclusione della responsabilità del somministratore.

Essendo presente quest’ultima condizione nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia per il lavoro, dichiarando la stessa esente da responsabilità in ordine all’infortunio occorso al lavoratore presso la sede della società utilizzatrice.

A cura di Fieldfisher