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Cassazione: contratto d’appalto ed infortuni sul lavoro, quando è responsabile il committente?


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Con la sentenza n. 5419 del 25.02.2019, la Cassazione, in tema di infortuni sul lavoro, afferma che l'affidamento di servizi in appalto all'interno dell'azienda, comporta l'obbligo per il committente - nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro - di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei prestatori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, a seguito dell’infortunio subito mentre stava svolgendo la sua attività di pulizia nei locali di proprietà dell’impresa committente, ricorre giudizialmente al fine di ottenere il relativo risarcimento del danno.
Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, accolgono la predetta domanda, condannando, in solido tra loro, la società datrice e l’impresa committente, stipulanti un contratto d’appalto avente ad oggetto i predetti servizi di pulizia.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, afferma che, in via generale, qualora il dipendente dell’appaltatore riporti un infortunio mentre sta svolgendo la propria prestazione all’interno di un'area di proprietà del committente, dei danni risponde la società appaltatrice, dal momento che la consegna di detti luoghi è di regola sufficiente a trasferirne la custodia esclusiva.

Tuttavia, per i Giudici di legittimità, detta regola trova eccezione nell'ipotesi in cui l'area in questione continui ad essere destinata all'uso precedente durante l'esecuzione dell'appalto.
In presenza di una tale circostanza, il committente - nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro - è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice.

Secondo la sentenza, inoltre, l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro.

Su tali presupposti - ravvisando un inadempimento della società committente, consistente nell'omesso blocco dei nastri trasportatori in un momento precedente l'inizio del servizio di pulizia - la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dalla medesima e conferma la sua responsabilità ex art. 2087 c.c.

A cura di Fieldfisher