Stampa

Cassazione: committente è unico responsabile della sicurezza del cantiere solo negli appalti c.d. "a regia"


icona

Con la sentenza n. 14359 del 28.03.2018, la Cassazione penale afferma che il committente dei lavori risulta unico responsabile della sicurezza del cantiere soltanto negli appalti c.d. “a regia”, ove, cioè, non vi è la nomina di un responsabile dei lavori, che, invece, qualora sia correttamente avvenuta, esonera da colpe l’appaltante, seppur nei limiti previsti dalla legge.

Il fatto affrontato

Il Tribunale dichiara il titolare di una società responsabile del delitto di cui agli artt. 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) e 449 (delitti colposi di danno) c.p., per aver cagionato per colpa, in cooperazione con altri, il crollo di una paratia in costruzione, il cui appalto era stato commissionato dall’azienda di cui lo stesso era legale rappresentante.

La sentenza

La Cassazione, afferma, preliminarmente che incombe, sul committente dei lavori di costruzione di un'opera, l'obbligo di vigilare sull'osservanza, da parte dell'esecutore dei lavori stessi, della normativa edilizia, in particolare quella deputata ad assicurare la sicurezza dei lavoratori e della pubblica incolumità.

In ambito giuslavoristico, le responsabilità del committente, pertanto, vanno valutate alla luce della normativa inerente alla sicurezza ed igiene sul lavoro e dell’eventuale nomina di un responsabile dei lavori.

Ove tale nomina sia correttamente avvenuta, entrambe le suddette figure, continua la sentenza, hanno un’ampia funzione di garanzia, dovendo eseguire controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori, anche mediante l’accertamento dell’adempimento degli obblighi previsti in materia da parte dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera.

L’appaltante, quindi, quando designa un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato ed accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, viene esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo previsti dalla legge.
Infatti, lo stesso resta comunque responsabile per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico.

Il commettente deve, invece, essere considerato quale unico responsabile nei c.d. appalti a regia, ovvero laddove lo stesso si riservi tutti i poteri rispetto all’esecuzione dei lavori.

Non rientrando il caso di specie in quest’ultima situazione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal legale rappresentante della società appaltante, affermando l’assenza di responsabilità in capo allo stesso.

A cura di Fieldfisher