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Tribunale di Paola: quando si integra la violazione della clausola sociale?


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Con la sentenza n. 257 del 28.09.2022, il Tribunale di Paola afferma che non costituisce una violazione della clausola sociale né la ritardata assunzione dei lavoratori rispetto alla data di avvio del servizio appaltato, né la loro assunzione con contratto a tempo determinato.

Il fatto affrontato

I lavoratori ricorrono giudizialmente al fine di chiedere l’assunzione alle dipendenze della società subentrata, alla loro originaria datrice, nel contratto d’appalto cui erano adibiti.
A fondamento della predetta domanda, i medesimi deducono la violazione della clausola sociale da parte della nuova appaltatrice:
- per averli assunti in ritardo rispetto alla data di avvio del servizio e con contratti a tempo determinato non prorogati;
- per aver utilizzato proprio personale in luogo dei dipendenti precedentemente impiegati nell’appalto.

La sentenza

Il Tribunale di Paola rileva, preliminarmente, che l’assunzione dei lavoratori precedentemente impiegati nell’appalto in una data successiva a quella di avvio del servizio non integra la fattispecie di violazione della clausola sociale.

Parimenti – continua la sentenza – detta violazione non sussiste neppure se l’assunzione avviene con contratti a termine, posto che nessuna norma impone di assumere i lavoratori a tempo indeterminato.

Secondo il Giudice, l’azienda subentrante può decidere anche di assumere con contratto a tempo indeterminato solo alcuni dei lavoratori oggetto del passaggio d’appalto, sottoscrivendo con gli altri accordi a termine.
Il differente trattamento negoziale rientra, infatti, nelle libere scelte imprenditoriali della società, che (come tali) sono insindacabili in sede giurisdizionale.

Su tali presupposti, il Tribunale di Paola rigetta il ricorso dei lavoratori, ritenendo la condotta societaria rispettosa della clausola sociale contenuta nel contratto d’appalto.

A cura di Fieldfisher