Stampa

Min. Lavoro - Interpello n. 1/2022 : Appalti servizi logistica - la responsabilità è sempre solidale


icona

Con l’ interpello n. 1/2022 la Direzione rapporti di lavoro presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali fornisce il proprio parere in merito all’ambito di operatività dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti. Il Ministero si sofferma in particolare sull’applicazione del regime di solidarietà di cui all’art. 29, c. 2, del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, nell’ipotesi di appalto di " Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose" disciplinata dall’art. art. 1677-bis del Codice Civile, come modificato dall’ art. 37 del Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36, il quale regolamenta la specifica ipotesi del contratto di logistica prevedendo che :

“Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”. 

Con l’art. 1677-bis c.c. il legislatore ha voluto dunque riconoscere e tipizzare una tipologia contrattuale ormai largamente diffusa nella prassi operativa ossia il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica. 

In proposito il Ministero ricorda che già con la circ. n. 17 del 11.07.2012 si era espresso favorevolmente in merito al tema di applicabilità al contratto di trasporto del regime di solidarietà, ritenendo applicabili le tutele previste all’art. 29, c. 2, del D.Lgs. n. 276/2003 : 

• sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto;

• sia nel c.d. “ appalto di servizi di trasporto “ caratterizzato per “la predeterminazione e la si-stematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore.” (Cass. n. 6160 del 13 marzo 2009). 

L’ interpretazione fornita con la circolare non viene pregiudicata dalla nuova disciplina contenuta nell’art. 1677-bis c.c., in quanto l’applicazione delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina. Inoltre il vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà , sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose. 

L’ambito di operatività del regime di solidarietà non può essere limitato neanche dalla perdurante vigenza dell’art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che - limitatamente al contratto di trasporto – circoscrive il regime di solidarietà in favore del committente che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso. 

Infatti, la giurisprudenza , anche costituzionale, in materia di solidarietà negli appalti, ha ribadito la necessità di un’interpretazione estensiva dell’ articolo29, comma2, del decreto legislativo n.276/2003: una simile interpretazione, costituzionalmente orientata, è finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata,evitando che “ i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale”(cfr. Corte costituzionale n.254/2017).

Fonte: Min. Lavoro - Interpello n. 1/2022