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Corte di Giustizia Europea: i limiti imposti al subappalto sono contrari alla normativa europea


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Con la sentenza emessa, il 26.09.2019, nella causa C-63/18, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che è contraria al diritto comunitario la norma italiana - contenuta nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 - che limita al 30% la parte dell’appalto pubblico che l’aggiudicatario può subappaltare a terzi.

Il fatto affrontato

Un’impresa esclusa da una gara d’appalto pubblico - per aver superato il limite del 30% previsto, in materia di subappalto, all’art. 105, paragrafo 2, del D.Lgs. 50/2016 - propone ricorso giudiziale contro la stazione appaltante al fine di ottenere la riammissione alla procedura.
Il TAR Lombardia, investito della questione, mediante un rinvio pregiudiziale chiede alla CGUE se sia contraria al diritto europeo una normativa nazionale che, in materia di appalti pubblici, preveda che il subappalto non possa superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che la Direttiva n. 2014/24 ha l’obiettivo di garantire il rispetto, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, dei principi inerenti la parità di trattamento, la non discriminazione, la proporzionalità, la trasparenza e la libera concorrenza.
A quest’ultimo fine gioca un ruolo di primaria importanza il ricorso al subappalto che, favorendo l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce a far sì che l’apertura di un bando di gara alla concorrenza sia la più ampia possibile.

Per i Giudici, tuttavia, il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle regole fondamentali ed ai principi generali del TFUE che si applicano nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
A tal uopo, gli Stati membri possono rendere effettivamente più rigidi i paletti previsti dalle direttive europee - anche in materia di subappalto - con l'obiettivo di combattere le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici.

Secondo la sentenza, però, le deroghe ai principi di matrice comunitaria devono essere pertinenti e proporzionate rispetto al raggiungimento di tale obiettivo.

Alla luce di quanto sopra, la CGUE dichiara, dunque, che è contrario alle direttive europee qualsiasi limite che, nell’ambito degli appalti pubblici, vieti in modo generale ed astratto il ricorso al subappalto oltre una percentuale fissa.

A cura di Fieldfisher