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Consiglio di Stato: quando le violazioni fiscali e contributive legittimano l’esclusione dalla gara di appalto


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Con la sentenza n. 2397 del 14.04.2020, il Consiglio di Stato afferma che l’omesso pagamento di tasse e contributi per un importo superiore ai 5.000,00 € legittima sempre l’esclusione dell’azienda dalla procedura di gara pubblica.

Il fatto affrontato

La società impugna giudizialmente la sua esclusione da una procedura di gara pubblica, in cui era risultata vincitrice, per carenza del requisito della regolarità tributaria, a fonte di tre diverse contestazioni inerenti debiti erariali per oltre 130.000,00 €.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce che la stazione appaltante aveva illecitamente disposto la sua esclusione pur in mancanza di una violazione fiscale "definitivamente accertata" in senso proprio, considerato che agli atti impositivi mai era seguita la notifica di cartelle di pagamento relative alle violazioni contestate.

La sentenza

Il Consiglio di Stato afferma, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, le violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse o dei contributi previdenziali, comportano l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto.

A tal fine, secondo i Giudici:
- per aversi una violazione accertata non è necessario che vi sia un’iscrizione a ruolo, essendo sufficiente la presenza di un atto amministrativo che non sia tempestivamente impugnato o sia confermato all'esito di un giudizio;
- sono considerate gravi le violazioni comportanti un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di € 5.000,00, come previsto dall'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. 602/1973;
- il fatto che la società esclusa abbia effettuato il pagamento dei debiti tributari prima dell'aggiudicazione non impedisce l'esclusione. Vale, infatti, il principio della necessaria continuità del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, che deve sussistere senza soluzione di continuità dal momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Ritenendo sussistenti tutti i predetti requisiti nel caso di specie, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della società, confermando la correttezza della sua esclusione dalla procedura di gara.

A cura di Fieldfisher