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Cassazione: quando un appalto di manodopera può dirsi genuino


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Con l’ordinanza n. 24386 del 03.11.2020, la Cassazione afferma che la fornitura, ai dipendenti dell’appaltatore, di modelli contenenti direttive di standardizzazione del servizio, da parte dell’impresa committente, non costituisce un elemento sufficiente per qualificare l’appalto come non genuino.

Il fatto affrontato

I lavoratori, dipendenti di varie ditte operanti – per oltre 10 anni – nell’ambito del medesimo appalto, ricorrono giudizialmente al fine di veder accertato il loro diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società committente.
A fondamento della predetta domanda, i medesimi deducono la non genuinità dell’appalto, a fronte della fornitura, da parte dell’impresa appaltante, di "modelli" contenenti direttive di standardizzazione ed omogeneità del servizio.
La Corte d’Appello respinge il ricorso, sul presupposto che le risultanze istruttorie acquisite in corso di causa non erano idonee a dimostrare l'esistenza di un appalto di manodopera espletato in violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito, purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore" costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore stesso.

Per la sentenza, infatti, il predetto requisito può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio, da parte dell’appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto.

Secondo i Giudici di legittimità, in altre parole, un appalto del genere è legittimo a condizione che il committente, al di là del mero coordinamento necessario per l’esecuzione del contratto, non eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dai lavoratori, confermando la genuinità dell’appalto in cui avevano svolto la loro prestazione.

A cura di Fieldfisher