Stampa

Cassazione: quando il codice degli appalti si applica anche ai committenti privati?


icona

Con l’ordinanza n. 14973 del 14.07.2020, la Cassazione afferma che, in linea generale, trova applicazione il regime della responsabilità solidale per i committenti privati anche quando l’appalto ha ad oggetto procedure ad evidenza pubblica.

Il fatto affrontato

Le lavoratrici propongono ricorso per decreto ingiuntivo per richiedere delle differenze retributive nei confronti della committente dell’appalto presso cui le stesse erano adibite.
La società appaltante, nel proporre opposizione, deduce – tra le altre cose – che la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 non poteva trovare accoglimento nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica regolate dal codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006).

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni, è, invece, applicabile ai soggetti privati, assoggettati, quali "enti aggiudicatori", al codice dei contratti pubblici.
Tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost., in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente.

Secondo i Giudici di legittimità, l'applicazione della normativa sugli appalti pubblici ai committenti che non rivestano la qualità di pubbliche amministrazioni è possibile soltanto ove sia rilevante un interesse pubblico alla realizzazione dell'opera o del servizio.

Per la sentenza, solo in presenza di detta circostanza si applica anche la normativa di matrice pubblicistica volta a tutelare i lavoratori, che presenta alcune peculiarità giustificate dall'esigenza di proteggere l'esecuzione dell'appalto e di evitare l'impiego scorretto di risorse pubbliche.

Su tali presupposti - non essendo, nel caso di specie, ravvisabile un preminente interesse pubblico - la Suprema Corte rigetta il ricorso della Società, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

A cura di Fieldfisher