Stampa

Cassazione: quando è vietato l’appalto di manodopera?


icona

Con l’ordinanza n. 4828 del 16.02.2023, la Cassazione ribadisce che deve essere esclusa la genuinità dell'appalto, nell’ipotesi in cui difetti una organizzazione di impresa impiegata nello stesso e sia, invece, riferibile alla committente il concreto esercizio del potere direttivo sui lavoratori formalmente dipendenti dalla appaltatrice.

Il fatto affrontato

I lavoratori, dopo essere stati per anni addetti ad un appalto, ricorrono giudizialmente al fine di sentir dichiarare la sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera e la, conseguente, esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della committente.
La Corte d’Appello accoglie le predette domande, deducendo che i controlli eseguiti dalla società appaltatrice esorbitavano il mero coordinamento e si concretizzavano in una vera e propria gestione indifferenziata di tutte le risorse.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, il divieto dell’utilizzo dell’appalto opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente solo una prestazione lavorativa.

Per la sentenza, indici rivelatori di tale situazione sono ravvisabili nelle ipotesi in cui l’appaltatore si occupa dei soli compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, al fine di valutare la genuinità di un appalto di manodopera, è indispensabile fare leva sul requisito dell'autonomia di gestione e organizzazione: se questa difetta, l’appalto non può che essere collocato tra quelli vietati dal nostro ordinamento.

Rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società.

A cura di Fieldfisher