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Cassazione: quali caratteristiche deve avere un appalto per essere considerato genuino?


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Con la sentenza n. 8256 del 28.04.2020, la Cassazione afferma che un appalto può dirsi genuino solo nell’ipotesi in cui l’appaltatore assuma su di sé il rischio d’impresa ed eserciti in concreto tutti i poteri datoriali.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto di appalto stipulato dal proprio datore con una società committente.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce di non essere mai stato effettivamente adibito ai servizi di pulizia oggetto del contratto di appalto e di aver, piuttosto, sempre coadiuvato i dipendenti dell’impresa committente nello svolgimento di operazioni tecniche.

La sentenza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che il discrimine tra appalto lecito ed illecito va ravvisato nella presenza o meno dell'organizzazione della forza lavoro da parte dell'impresa appaltatrice.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, l’appalto è genuino se c'è, da parte dell’appaltatore, l’assunzione del rischio d'impresa e della responsabilità dell'organizzazione dei mezzi, oltre che l’esercizio di tutti i poteri datoriali, ad esclusione del controllo tecnico sul corretto svolgimento delle attività.

Per la sentenza, di contro, è esclusa la liceità dell'appalto ove l’appaltatore mantenga solo i compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali corresponsione della retribuzione, pianificazione delle ferie), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

Su tali presupposti - visto che, nel caso di specie, il lavoratore risultava stabilmente inserito nelle squadre tecniche della società committente - la Suprema Corte rigetta il ricorso dalla stessa presentato e conferma la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato.

A cura di Fieldfisher