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Cassazione: Per la genuinità dell’appalto assume rilievo preminente l’indice della “etero direzione”


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Secondo l’ordinanza n. 938 del 17.01.2018 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, l’appalto viene identificato dalla combinazione dell’indice dell’assunzione del rischio di impresa e di quello della “etero direzione”, assumendo la valutazione di quest’ultimo rilievo preminente; la sussistenza di tali requisiti è necessaria per dimostrare che non si tratti di somministrazione irregolare.

Il fatto affrontato

A seguito di visita ispettiva della Guardia di Finanza – rilevata la “non genuinità” del contratto di appalto di servizi e riqualificato il relativo rapporto in somministrazione illecita di manodopera- era stato emesso un avviso di accertamento per il recupero dell’IVA illegittimamente detratta e della maggior IRAP dovuta. Avverso tale avviso di accertamento la società contribuente proponeva ricorso, accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale e confermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sulla base della legittimità del contratto di appalto, stante la sussistenza in capo all’appaltatore della gestione organizzativa del personale, reputato elemento qualificante di per sé l'assunzione, in capo al medesimo, del rischio d'impresa.

L’Ordinanza

La Corte di Cassazione – con motivazione semplificata ex art. 375 c.p.c. – in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia dell’Entrate per difetto di motivazione integrante il vizio di falsa applicazione della legge, essendo mancata la chiara verifica della sussistenza di tutti i presupposti che potevano giustificare la qualificazione del rapporto in termini di appalto di servizi.

La Suprema Corte ha infatti ricordato come l’individuazione della fattispecie astratta derivi dalla nozione di appalto come definita dall’art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 vigente all’epoca dei fatti, a norma del quale “ il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.

Dunque la Suprema Corte – nel richiamare la propria precedente decisione (Cass. n. 18808/2017) – ha confermato come la sussistenza dell'appalto sia identificata, in virtù dell’art. 29 cit., dalla combinazione dell'indice dell'assunzione del rischio d'impresa e di quello della c.d. “etero direzione”, assegnando però a quest’ultimo rilievo preminente rispetto al primo, dovendosi reputare necessaria ai fini dell’appalto soltanto l’organizzazione ad impresa dell’appaltatore (senza che sia indispensabile che lo stesso sia munito dei requisiti dell’imprenditore).

Viene quindi ribadito il principio di diritto che individua la chiave di volta della disciplina dell’appalto nella c.d. “etero direzione”, per cui l'appaltatore non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti, utilizzandoli in prima persona.

In ragione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza della C.T.R. che - nel ritenere dirimente la sola questione relativa alla sussistenza del rischio di impresa (reputato elemento derivante dalla gestione organizzativa del personale) e assorbendo gli ulteriori elementi istruttori - ha mancato di verificare se vi fosse la concreta “etero direzione” dei lavoratori da parte della società appaltatrice.

A cura di Fieldfisher