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Cassazione: niente interposizione fittizia di manodopera se il lavoratore non prova di essere soggetto al potere disciplinare dell’appaltante


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Con la sentenza n. 1756 del 24.01.2018, la Cassazione ribadisce che l’interposizione fittizia di manodopera, di cui all’art. 1 l. 1369/1960 (ormai abrogata), è ravvisabile laddove siano riservati all’appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, in assenza di una reale organizzazione della prestazione finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

Il fatto affrontato

I lavoratori, dipendenti di diverse ditte appaltatrici, assumono di esser stati sottoposti al potere disciplinare dell’azienda appaltante. In conseguenza di ciò, propongono domanda giudiziale di accertamento dell’illecita interposizione di manodopera intervenuta tra le suddette imprese, al fine di vedersi riconosciuta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente.

La sentenza

La Corte di Cassazione – confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello – ha ritenuto assente la fattispecie di interposizione illegittima di manodopera, in difetto di una prova certa della sottoposizione dei dipendenti di alcune società appaltatrici al potere disciplinare (esercitabile solo mediante addebiti o altre censure ad personam) della società appaltante.

Ribadendo sue precedenti decisioni, la Suprema Corte ha affermato che il divieto di interposizione illegittima di manodopera, sancito dall'art. 1 della l. 1369/1960, opera in presenza di un contratto d’appalto in cui siano attribuiti all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione turni di lavoro e ferie), difettando, invece, al contempo una reale organizzazione della prestazione stessa supportata da mezzi e capitali propri e finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

La condizione de qua non appare certo ravvisabile in presenza di un asserito e non provato esercizio del potere disciplinare da parte della società committente, in luogo di quella appaltatrice.

Sulla scorta delle suddette argomentazioni, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dai lavoratori.

A cura di Fieldfisher