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Cassazione: l’appalto è genuino anche se si utilizzano i mezzi del committente


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Con la sentenza n. 14371 del 08.07.2020, la Cassazione afferma che può essere considerato genuino anche l’appalto in cui vengano utilizzati i mezzi di proprietà del committente, a condizione che l’appaltatore provi di apportare altri beni immateriali indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di veder accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della banca con cui l’azienda sua formale datrice aveva sottoscritto un contratto di appalto.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce di aver svolto, dal maggio 2001 al febbraio 2009, la propria prestazione in favore della società committente, utilizzando mezzi di proprietà della stessa.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante integra la fattispecie di interposizione illecita di manodopera solo quando sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore.

Per la sentenza, quest’ultima circostanza non risulta configurabile, laddove l'appaltatore apporti know how, software e, in genere, beni immateriali aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui l’appaltatore utilizzi macchine ed attrezzature di proprietà del committente, è possibile provare la genuinità dell’appalto, purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa.

Ritenendo detta prova sussistente nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore.

A cura di Fieldfisher