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Cassazione: interposizione fittizia di manodopera, l’anzianità maturata prima dell’assunzione presso il committente vale ai fini del computo degli scatti di anzianità


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La Cassazione, Sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10131 del 26.04.2018 afferma che i verbali di conciliazione sottoscritti dalle parti in seguito al riconoscimento dell’intermediazione fittizia di manodopera dell’appaltatore non comportano la rinuncia all’anzianità maturata nel periodo pregresso alla formale assunzione da parte della società ricorrente.

Il fatto affrontato

I lavoratori sottoscrivono un verbale di conciliazione in cui, a fronte del riconoscimento di un’intermediazione fittizia di manodopera dell’appaltatore, ottengono l’assunzione presso la società committente.
A seguito di ciò ricorrono giudizialmente per chiedere che il periodo maturato presso l’appaltatore venga considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio.

L'ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che l’anzianità di servizio non è uno status od un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato né un distinto bene bene della vita oggetto di una autonomo diritto, rappresentando, invece, la dimensione temporale del rapporto nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti.

Su tali premesse, i Giudici di legittimità sostengono che per i periodi antecedenti all’assunzione con contratto di lavoro subordinato i prestatori non hanno la possibilità di rivendicare le differenze retributive per scatti di anzianità maturati nel pregresso rapporto alle dipendenze dell’appaltatore.
Gli stessi, però, secondo la sentenza hanno la facoltà di servirsi di tale anzianità pregressa per il computo dei relativi scatti, in quanto trattasi di diritti non ancora maturati al momento della conciliazione.

Applicando i suddetti principi al caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposta dalla società datrice.

A cura di Fieldfisher