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Cassazione: Appalto - il committente non è responsabile per l’infortunio occorso ad un lavoratore


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Con la sentenza n. 5477 del 06.02.2018, la Cassazione penale afferma che, in caso di appalto, il committente non può essere considerato responsabile per le lesioni riportate da un lavoratore durante l’esecuzione dell’opera, posto che il piano di sicurezza e coordinamento deve essere redatto da un soggetto differente, il coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, il quale deve essere in possesso di specifici requisiti, tali da assicurare un’elevata competenza tecnica.

Il fatto affrontato

Durante la pendenza di un appalto, all’interno di un cantiere mobile e temporaneo, un lavoratore, dovendo scendere dalla copertura su cui stava operando, si sganciava dal dispositivo retrattile a cui era agganciato per raggiungere la scala di accesso e precipitava da un’altezza di circa 3,5 metri, a causa dello sfondamento di un lucernario su cui aveva appoggiato il piede. Ciò provocava al medesimo delle gravissime lesioni considerate guaribili in più di 200 giorni, in conseguenza delle quali veniva rinviato a giudizio, tra gli altri, anche il committente dell’opera, reo di non aver fornito alle appaltatrici adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti, di non aver promosso la cooperazioni tra le stesse nell’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro e di non aver verificato l’adempimento dei relativi obblighi da parte del nominato coordinatore per la progettazione ed esecuzione.

La sentenza

La Cassazione ha affermato che, in presenza di un appalto, il committente può assumere su di sé le funzioni di coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, redigendo, quindi, il piano di sicurezza e predisponendo il fascicolo delle informazioni per la prevenzione e la protezione dai rischi, solo se in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge. Diversamente, ha il dovere di designare un coordinatore esterno preposto a tali adempimenti, il quale assume la responsabilità degli atti che pone in essere.

In questi casi, residua in capo al committente unicamente l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi da parte del nominato coordinatore. Ciò non può, però, tradursi nella sua piena ed integrale responsabilità per il contenuto dei documenti redatti dal consulente esterno.

Secondo i giudici di legittimità, la suddetta conclusione è pacifica, in quanto, se si ragionasse diversamente, non vi sarebbe alcuna distinzione tra le posizioni ricoperte dalle due figure, e, inoltre, per l’impossibilità del committente, privo delle necessarie competenze tecniche, di ingerirsi nella redazione del piano di sicurezza, di cui risponde, perciò, esclusivamente il coordinatore.

Alla luce di quanto sopra, la sentenza conclude prevedendo la responsabilità del committente solo nel caso in cui lo stesso non abbia verificato la concreta elaborazione del piano da parte del coordinatore o non abbia ravvisato l’evidente e macroscopica inadeguatezza od illegalità del documento stesso.

Difettando le predette circostanze nel caso di specie, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal committente, ha annullato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello per un nuovo esame.

A cura di Fieldfisher