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INPS – Mess. n. 4696 del 28.12.2021 : Certificazione debiti contributivi e Codice della crisi d’impresa ( VE.R.A. )


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A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 l’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, è stata differita al 16 maggio 2022, eccezione fatta per gli articoli riguardanti le procedure concorsuali con la finalità di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di restare operative sul mercato. Per queste disposizioni la data di entrata in vigore è stabilita al 16 marzo 2019. 

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In particolare, per quanto concerne il ruolo dell’ INPS e INAIL nell’ambito delle procedure di gestione della crisi, l’articolo 363 stabilisce che l’INPS e l’INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale, sono tenute a comunicare i crediti vantati a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico necessario per l’accesso alla nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. 

Da ultimo, con il mess. n. 4696 del 28.12.2021 l’ INPS illustra la procedura “ VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi “ per il rilascio della certificazione. Quest’ultima dovrà contenere al suo interno l’indicazione : 

a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del debitore;

b) il numero identificativo (protocollo) e la data di effettuazione della richiesta;

c) le esposizioni debitorie consolidate, distinte per Gestione previdenziale, il numero di posizione contributiva, il periodo, l’importo dei contributi, l’importo delle sanzioni civili e lo stato del credito. A tal fine il certificato sarà corredato di un prospetto riepilogativo delle esposizioni debitorie con il dettaglio dei crediti in fase amministrativa e di quelli affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione.

All’atto di accesso il richiedente è tenuto a dichiarare la volontà di effettuare una richiesta di certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell’art. 363 del Codice e inserire obbligatoriamente l’indirizzo PEC che sarà utilizzato per le successive comunicazioni. 

L’INPS si riserva un termine massimo di 45 giorni , decorrente dalla data della richiesta, per il rilascio della certificazione. 

Fonte: INPS – Mess. n. 4696 del 28.12.2021