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Cassazione: quando il giudice del lavoro è competente a conoscere le cause di aziende soggette a procedure concorsuali


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Con la sentenza n. 16443 del 21.06.2018, la Cassazione afferma che, qualora risulti l'interesse del lavoratore all'accertamento del diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria, bensì effettivo alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento, nel vigore del testo dell'art. 18 I. 300/1970 come novellato dalla I. 92/2012, della misura dell'indennità risarcitoria dovutagli (sull’argomento si veda anche: Fallimento e rapporti di lavoro: relazioni intercorrenti e questioni processuali).

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il recesso per giusta causa intimatogli dalla società datrice.
In conseguenza di ciò, la Corte d’Appello dichiara l’improcedibilità del giudizio sull’assunto che, a seguito dell’intervenuta ammissione dell’azienda alla procedura di amministrazione straordinaria, la cognizione della controversia spetta in via esclusiva al giudice della procedura concorsuale.

La sentenza

La Cassazione si trova ad affrontare per la prima volta la delicata questione circa la competenza spettante al giudice del lavoro od alternativamente al giudice fallimentare, in caso di domanda del dipendente licenziato dall’azienda assoggettata ad una procedura concorsuale e volta ad ottenere (come conseguenza della declaratoria di illegittimità del recesso) la tutela risarcitoria, secondo quanto previsto dall’art. 18 della I. 300/1970 così come modificato dalla I. 92/2012.

La sentenza afferma che con la riforma Fornero si è passati da una tutela indennitaria predeterminabile con certezza (perché parametrata alle retribuzioni perse dalla data di licenziamento a quella di reintegrazione), ad una tutela indennitaria la cui quantificazione si radica su una valutazione calibrata, nei commi 5 e 6 dell’art. 18, rispettivamente su elementi interni al rapporto di lavoro (anzianità del dipendente, numero degli occupati) e sulla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro.

A giudizio della Corte gli elementi de quo sono dati apprezzabili unicamente dal giudice del rapporto, con la pacifica conseguenza che non può che essere riconosciuta la competenza del giudice del lavoro a conoscere l’entità dell’indennità risarcitoria.
Onere del lavoratore sarà, poi, quello di richiedere successivamente, al Tribunale fallimentare, l’insinuazione al passivo dell’indennità risarcitoria così liquidata.

Su tali presupposti, i Giudici di legittimità hanno, quindi, accolto il ricorso proposto dal prestatore.

A cura di Fieldfisher