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Cassazione: la competenza del tribunale fallimentare per le domande del lavoratore


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Con la sentenza n. 14975 del 14.07.2020, la Cassazione afferma che l’azione giudiziaria del lavoratore volta ad avanzare richieste economiche nei confronti del datore sottoposto a procedura concorsuale è di competenza del tribunale fallimentare, trattandosi di una pretesa che ha incidenza nei confronti della massa dei creditori (sul medesimo tema si veda: Fallimento e rapporti di lavoro: relazioni intercorrenti e questioni processuali). 

Il fatto affrontato

Il dipendente ricorre dinnanzi al giudice del lavoro al fine di ottenere il pagamento del TFR da parte della società datrice posta in amministrazione straordinaria.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, respingendo l’eccezione di improcedibilità avanzata dall’azienda e fondata sull’incompetenza funzionale del giudice adito per essere competente il tribunale fallimentare.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che, per ciò che concerne le controversie giuslavoristiche, la linea di confine che delimita la sfera di cognizione del tribunale del lavoro piuttosto che di quello fallimentare è ravvisabile nella competenza dei due giudici. Il primo può occuparsi esclusivamente del rapporto lavorativo, mentre il secondo è chiamato a pronunciarsi sulle vicende inerenti al concorso dei creditori.

Per la sentenza, ne consegue che se l'azione proposta dal lavoratore è volta esclusivamente ad ottenere una pronuncia di mero accertamento o costitutiva (come, ad esempio, la nullità o l'annullamento di un licenziamento), la cognizione è del tribunale del lavoro, venendo in rilievo la finalità di tutela del lavoro che risulta essere prevalente rispetto a quelle cui è diretta la disciplina del fallimento.

Diversamente, continuano i Giudici di legittimità, se il dipendente propone un'azione giudiziale finalizzata a soddisfare una propria pretesa meramente economica, la stessa rientra nella sfera di cognizione del tribunale fallimentare, a fonte della sua rilevanza rispetto alla realizzazione della c.d. par condicio creditorum.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società posta in amministrazione straordinaria, dichiarando la competenza del tribunale fallimentare a conoscere della domanda volta ad ottenere la liquidazione del TFR.

A cura di Fieldfisher