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Cassazione: ammessa al passivo della società datrice anche la somma inerente ai contributi a carico del lavoratore


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Con l’ordinanza n. 18333 del 03.09.2020, la Cassazione afferma che, in caso di fallimento del datore, il lavoratore deve essere ammesso allo stato passivo dello stesso per le retribuzioni non corrisposte, comprensive della quota di contributi posti a carico del dipendente (sul tema si veda: Fallimento e rapporti di lavoro: relazioni intercorrenti e questioni processuali).

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di essere ammesso, in via privilegiata, al passivo del fallimento della società di cui era stato dipendente, al fine di vedersi riconosciuta la somma di € 21.483,12 a titolo di TFR e mensilità non percepite.
Il Tribunale accoglie parzialmente la predetta domanda, ammettendo al passivo la minor somma di € 15.945,88 e dando atto che la differenza tra i due importi era da riferirsi ai contributi previdenziali nella quota a carico del lavoratore.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare l’impugnata decisione - afferma, preliminarmente, che in base all'art. 19 della L. 218/1952 il datore è sempre responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte carico del lavoratore, da effettuare mediante una trattenuta sulla paga del dipendente.

Secondo i Giudici di legittimità, detta norma va letta in combinato disposto con l’art. 23, comma 1, della stessa legge, secondo cui il datore che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito - o vi provvede in misura inferiore al dovuto - è tenuto al pagamento dei contributi (o della parte di contributi) non versati tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei dipendenti.

Per la sentenza, dal predetto quadro legislativo ne discende che, nel caso in cui il lavoratore vanti un credito retributivo e sulla relativa somma il datore non abbia adempiuto all'obbligo di versamento contributivo, lo stesso si espande in sede fallimentare fino a comprendere la quota di contribuzione a carico del dipendente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, ammettendo allo stato passivo anche la quota di contribuzione a suo carico.

A cura di Fieldfisher