Stampa

Tribunale di Tivoli: i termini di decadenza nell’accertamento della titolarità del rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dall’appaltatore


icona

Con la sentenza n. 237 del 19.05.2020, il Tribunale di Tivoli afferma che la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal formale datore, titolare del contratto, ricade nel doppio regime decadenziale di cui all’art. 6 della L. 604/1966 (impugnativa stragiudiziale entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto cui deve seguire, nei successivi 180 giorni, il deposito del ricorso giudiziale).

Il fatto affrontato

La lavoratrice - dipendente di una cooperativa appaltatrice di servizi di pulizia all’interno di un palazzo comunale - deducendo di aver svolto orari e mansioni diverse da quelle contrattualmente stabilite, secondo direttive impartite dai dirigenti del Comune, ricorre giudizialmente al fine di richiedere, oltre al riconoscimento delle differenze retributive, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’Ente pubblico.

La sentenza

Il Tribunale di Tivoli afferma, preliminarmente, che la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto ricade nel doppio regime decadenziale previsto dall’art. 6 della L. 604/1966.

Per la sentenza, il giorno dal quale far decorrere il primo termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnativa stragiudiziale va individuato nella data di cessazione del rapporto con l’effettivo utilizzatore o con il soggetto che il lavoratore sostiene essere il datore effettivo.

Secondo il Giudice, tale affermazione trova conferma nell’art. 39 del D.Lgs. 81/2015 che stabilisce che il dies a quo per l’impugnativa stragiudiziale sia quello della cessazione dell’attività presso l’utilizzatore.
Detta disposizione, formalmente limitata alle ipotesi della somministrazione, deve ritenersi, infatti, di portata generale e riguardare tutte le fattispecie (compreso l’appalto) in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.
La descritta decorrenza risulta, invero, coerente con la previsione normativa che si riferisce alle ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con l’effettivo datore nei confronti del quale si rivendica l’esistenza del rapporto stesso.

Su tali presupposti, il Tribunale di Tivoli dichiara inammissibile il ricorso della lavoratrice, essendo la stessa incorsa nella decadenza prevista dall’art. 6 della L. 604/1966, così come modificato dall’art. 32 della L. 183/2010.

A cura di Fieldfisher