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Cassazione: quando l’azienda che subentra nell’appalto può derogare alla clausola di salvaguardia?


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Con l’ordinanza n. 22212 del 14.07.2022, la Cassazione afferma che, in caso di cambio d’appalto, l’azienda che subentra, a prescindere dalla clausola di salvaguardia, non è obbligata ad assumere il dipendente dell’impresa uscente, se lo stesso è privo della necessaria attitudine professionale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare il diritto ad essere assunto dall’azienda subentrata, alla sua originaria datrice, nel contratto d’appalto in cui il medesimo era adibito.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che il diritto all’assunzione del ricorrente, scaturente dalla clausola di salvaguardia prevista dal contratto collettivo, incontra il limite della possibilità per il futuro datore di far valere l’esistenza di condizioni ostative inerenti alla valutazione dell'attitudine professionale del dipendente.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la statuizione di merito – rileva che, in caso di cambio d’appalto, il diritto all'assunzione scaturente dalla clausola di salvaguardia prevista del contratto collettivo non è assoluto, ma condizionato dai principi generali del sistema.

Per la sentenza, ciò significa che il datore subentrante può procedere alla verifica dell'attitudine professionale del dipendente precedentemente impiegato nell’esecuzione del contratto d’appalto.

Secondo i Giudici di legittimità, nell’ipotesi di accertata incompatibilità a rendere la prestazione lavorativa, il datore deve ritenersi esonerato dall'obbligo di facere a suo carico scaturente dalla previsione del contratto collettivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, a fronte della incompatibilità a svolgere la prestazione a causa del suo coinvolgimento in fatti di inaudita gravità sotto il profilo penale.

A cura di Fieldfisher