Stampa

Cassazione: l’appaltatore subentrante deve assumere anche il lavoratore divenuto inidoneo alle mansioni?


icona

Con la sentenza n. 28415 del 14.12.2020, la Cassazione afferma che l’azienda che subentra in un appalto, impegnandosi ad assorbire tutto il personale in forza al precedente appaltatore, deve assumere anche il lavoratore che nel frattempo è divenuto definitivamente inidoneo alle mansioni cui era originariamente adibito.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di veder accertato il suo diritto ad essere assunto dalla società subentrata, nell’appalto cui era adibito, all’azienda originariamente sua datrice di lavoro.
A fondamento della suddetta domanda, il medesimo deduce che la sua mancata assunzione – giustificata dalla dichiarazione di inidoneità alla mansione – risultava lesiva dell’impegno assunto dalla nuova appaltatrice di assumere tutti i dipendenti della precedente affidataria del servizio.

La sentenza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma che l’accordo raggiunto in sede sindacale, inerente all’obbligo della nuova appaltatrice di assumere il personale già in forza alla precedente affidataria, può essere azionato dai lavoratori coinvolti ai sensi dell'art. 2932 c.c. (esecuzione in forma specifica).

Per la sentenza, i dipendenti non assunti possono richiedere che la nuova appaltatrice venga obbligata a concludere il contratto.
Unica condizione necessaria a tal fine, è che l’accordo individui il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento ed il riconoscimento dell'anzianità pregressa.

Secondo i Giudici di legittimità, non risulta, invece, necessaria la predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, circostanze che attengono alla fase di esecuzione del contratto.
Ne consegue che, detto diritto è azionabile anche dal dipendente divenuto inidoneo a svolgere le mansioni per cui era stato originariamente assunto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’obbligo della stessa ad assumere anche il ricorrente, seppur divenuto inidoneo alle mansioni cui era inizialmente adibito.

A cura di Fieldfisher