Giudizio di primo grado

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Corte di Giustizia Europea: foro competente in caso di domanda riconvenzionale del datore


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Con la sentenza C-1/17 del 21.06.2018, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che il datore ha il diritto di presentare, dinanzi al giudice regolarmente investito della domanda principale avanzata da un lavoratore, una domanda riconvenzionale fondata su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore ed il titolare originario del credito, in data successiva alla proposizione del giudizio.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, italiano domiciliato in Polonia, inizialmente assunto da una società di diritto italiano, viene distaccato presso una consociata polacca controllata al 100% dall’azienda italiana e poi assunto direttamente dalla società polacca.
Una volta licenziato, ricorre al Tribunale di Torino, avanzando una richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa dell’illegittimo recesso.
In detto giudizio, l’azienda italiana, sul presupposto che la consociata polacca le aveva ceduto i propri crediti, presenta una domanda riconvenzionale sostenendo che il prestatore aveva percepito rimborsi di spese di trasferta ingiustificati.
In primo grado, il Tribunale di Torino dà ragione al lavoratore, dichiarando la propria incompetenza sulla domanda riconvenzionale.
La Corte d’Appello, interpellata sul punto, chiede, invece, alla Corte di Giustizia un chiarimento sull’articolo 20 del Regolamento 44/2001 relativo alla competenza giurisdizionale.

La sentenza

La Corte di Giustizia sottolinea, preliminarmente, che le norme sulla competenza giurisdizionale per le controversie relative ai contratti di lavoro stabiliscono, con l’obiettivo di tutelare il contraente più debole, criteri più favorevoli agli interessi dei prestatori.
Nonostante questo, i Giudici affermano che una volta che il dipendente ha avviato il procedimento sulla base di detti criteri, il datore di lavoro può inserirsi nella domanda principale, proponendone una riconvenzionale a condizione che sussista un’origine comune delle reciproche pretese.

Il suddetto principio deroga al principio generale secondo cui il datore di lavoro dovrebbe agire unicamente dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il dipendente è domiciliato, al fine di evitare procedimenti superflui e molteplici e di privilegiare la competenza di un unico giudice su tutte le pretese delle parti, ivi incluse le domande riconvenzionali (anche se, come nel caso di specie, fondate su un contratto di cessione del credito concluso successivamente alla proposizione della domanda principale da parte del lavoratore).

Alla luce di tutto quanto sopra, secondo la CGUE: “l’articolo 20, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, esso conferisce al datore di lavoro il diritto di presentare, dinanzi al giudice regolarmente investito della domanda principale presentata da un lavoratore, una domanda riconvenzionale fondata su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro e il titolare originario del credito, in data successiva alla proposizione di tale domanda principale”.

A cura di Fieldfisher