Giudizio di primo grado

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Cassazione: quando sussiste la giurisdizione del giudice italiano nelle cause di lavoro con enti esteri?


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Con la sentenza n. 6884 del 08.03.2019, la Cassazione, a Sezioni Unite, afferma che sussiste la giurisdizione del giudice italiano nelle cause di lavoro promosse nei confronti di un ente estero, ogniqualvolta il procedimento abbia ad oggetto richieste meramente economiche, come tali inidonee ad incidere sulla sovranità dello Stato straniero.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente di un Istituto culturale straniero, propone ricorso giudiziale dinanzi al Tribunale di Roma al fine di richiedere delle differenze retributive dovute a seguito della conversione del proprio contratto di lavoro, a cui, in un primo momento, era stato apposto illegittimamente un termine.
L'Istituto nel costituirsi, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice italiano e chiede che venga riconosciuta la c.d. immunità giurisdizionale, operando la stessa quando in causa vi è non solo uno Stato estero, ma anche un ente pubblico attraverso il quale lo Stato opera per perseguire i propri fini collettivi.

La sentenza

La Cassazione a Sezioni Unite afferma, preliminarmente, che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale sull'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana, volte al rispetto della sovranità degli stessi ed applicabili anche a tutti quei soggetti, ivi compresi gli enti e istituti di carattere culturale, che rivestono in senso ampio la qualità di organi dello Stato estero.
Tuttavia, secondo la prassi internazionale, la predetta immunità non opera qualora gli atti compiuti dai soggetti stranieri nell'ordinamento locale non siano riconducibili all'esercizio di poteri sovrani.

In applicazione di detto principio, la sentenza afferma che il giudice italiano è titolare della potestà giurisdizionale per tutte le controversie inerenti a rapporti di lavoro che risultino del tutto esterni ed estranei alle funzioni istituzionali ed all'organizzazione dell'ente straniero, in quanto costituiti nell'esercizio di capacità di diritto privato.
Per tutti gli altri rapporti, la giurisdizione italiana viene meno nell’ipotesi in cui la tutela invocata interferirebbe nell'assetto organizzativo e nelle funzioni proprie dell’ente estero, mentre permane laddove venga chiesto al giudice di emettere provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale.

Per la Suprema Corte ne consegue che l'esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti lavorativi aventi ad oggetto l'esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del datore, ma anche nell’ipotesi in cui il dipendente richieda al giudice italiano una decisione che, attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato straniero.

Alla luce di ciò - dal momento che, nel caso di specie, la richiesta verteva esclusivamente su differenze retributive - le Sezioni Unite affermano la giurisdizione del giudice italiano, sul presupposto che l'eventuale maggiore trattamento economico non comporta in alcun modo apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti ed i comportamenti di autorganizzazione dell'ente pubblico estero.

A cura di Fieldfisher