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INPS - Circ. n. 3 del 4.01.2022 : DIS-COLL nuove disposizioni in Legge di Bilancio


La legge di bilancio 2022 ha apportato modifiche in materia di DIS-COLL, introducendo una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (cd. décalage) della prestazione, un ampliamento della durata e una diversa modalità di calcolo della stessa, il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la NASpI .

La circ. n. 3 del 4.01.2022, illustra le novità legislative per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.

Per le cessazioni involontarie dal lavoro avvenute a partire da gennaio 2022, le nuove disposizioni normative prevedono :

Decalage - La DIS-COLL si ridurrà del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.

Durata - La DIS-COLL verrà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nell’anno di riferimento. Dal 1° gennaio 2022 non potrà in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi.

Contribuzione figurativa - Verrà riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso. Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità DIS-COLL è computato ai fini pensionistici .

Nuova aliquota - Collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio potenziali beneficiari  DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci verseranno un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpI.

Fonte : INPS - Circ. n. 3 del 4.01.2022