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INAIL – Circ. n. 48 del 02.11.2017: Lavoro agile – prime indicazioni.


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Il lavoro agile o smart working, disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23, costituisce una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che, mediante accordo tra le parti, prevede flessibilità rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa.

Con la circolare n. 48 del 2 novembre 2017 vengono fornite le prime indicazioni circa l’obbligo assicurativo e la classificazione tariffaria, la retribuzione imponibile, la tutela assicurativa, la garanzia della salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione e le istruzioni operative per la denuncia assicurativa.

Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria

L’Istituto precisa che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, e che quindi la parte della prestazione lavorativa resa fuori dai locali aziendali, ed eseguita senza una postazione fissa, comporta comunque l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

La classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.

Retribuzione imponibile

Le nuove disposizioni in materia stabiliscono il principio della parità di trattamento riconosciuto ai lavoratori “agili” operanti in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, rispetto a quello vigente per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, pertanto nulla cambia in tema di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo che, per gli addetti al lavoro agile continua a essere individuata nella retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori.

Tutela assicurativa

Per quanto concerne gli aspetti peculiari del lavoro agile, gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

Allo stesso modo anche gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

La tutela si estende inoltre ai rischi connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.

In tale quadro, l’accordo di cui agli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81, si configura come lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio–temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche.

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa i rischi generici e specifici connessi alla prestazione nonché circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione, assicurandosi che detti strumenti siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il lavoratore è comunque tenuto a cooperare al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Istruzioni operative

I datori di lavoro (privati o pubblici non statali) non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio.

Laddove, viceversa, i suindicati datori di lavoro non abbiano in essere un rapporto assicurativo con l’Istituto, devono produrre apposita denuncia di esercizio.

Lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile forma oggetto di specifica comunicazione. A tal fine, a partire dal 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

 

Fonte: INAIL