Con la Circolare n. 42 del 2017 l’Inail fornisce le prime istruzioni operative relative alla nuova disposizione di legge introdotta a seguito della modifica dell’articolo 18, comma 1–bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro della comunicazione all’Inail, a fini statistici e informativi, dei dati e delle informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’infortunio.
A tale scopo l’Inail rende disponibile il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” quale esclusivo strumento volto a inviare la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti, nonché ai soggetti ad essi equiparati, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Fonte: INAIL