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INPS – Mess. n. 981 del 2.03.2016: Presentazione delle domande di assegno ordinario per i Fondi di solidarietà SOLIMARE; F.S. e Trasporto Pubblico Locale


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L’INPS, con il messaggio n. 981 del 2 marzo 2016, precisa che in merito ai nuovi Fondi di solidarietà Trasporto pubblico, Solimare e Ferrovie dello Stato istituiti il 30 novembre 2015, l’assegno ordinario è riconosciuto per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 15 novembre u.s.

Si ricorda infatti che ai sensi del D.lgs. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata all’INPS non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente per via telematica.

Entrambi i termini citati hanno natura ordinatoria, quindi il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della stessa.

In ogni caso se la domanda viene presentata tardivamente l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

L’INPS precisa che al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande nel rispetto dei nuovi termini e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, il periodo intercorrente tra il 15 novembre 2015 e il 2 marzo 2016 è neutralizzato.

Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è il 2 marzo 2016, ossia la data di pubblicazione del messaggio 981/2016. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dopo la citata data, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il Messaggio ricorda anche che i Fondi non intervengono solo per offrire prestazioni a sostegno del reddito, ma anche per contribuire al finanziamento dei programmi formativi. A tal fine non vi sono termine per la presentazione della domanda di finanziamento.

Infine per quanto riguarda la presentazione della domanda per ottenere l’assegno ordinario o il finanziamento della formazione, l’INPS precisa che la procedura è unica per tutti i Fondi.