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Min. Lavoro – Circ. n. 8 del 16.04.2019 : Call Center - Cassa Integrazione per crisi aziendale


operatori call center in postazione
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Con la circ. n. 8 del 16.04.2019 , il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al procedimento amministrativo per l’erogazione dell’indennità di integrazione salariale in favore dei lavoratori appartenenti al settore call center. Per l’anno 2019 l’indennità è stata rifinanziata con un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione.

Dopo aver ripercorso il quadro normativo di riferimento susseguitosi dal 2015 ad oggi, la circ. n. 8 del 16.04.2019 fornisce importanti indicazioni in merito alla concessione della Cassa Integrazione per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore call-center, in particolare:

La “ crisi aziendale “ come causale di intervento. La crisi aziendale andrà valutata sulla base di indicatori economico-finanziari riferiti al biennio precedente. A dover essere verificato, inoltre, è il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale e, quindi, l’assenza di nuove assunzioni. Tali presupposti richiedono una verifica a posteriori da parte che verrà effettuata dall'Ispettorato a tre mesi dal termine del trattamento.

Relazione e piano di risanamento. L’impresa deve consegnare, al momento della presentazione della domanda, una relazione tecnica illustrativa delle motivazioni della crisi aziendale e specificare, con un piano di risanamento, gli interventi correttivi da intraprendere al fine di garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, anche parziale dell’occupazione.

Eventi improvvisi esterni alla gestione aziendale. In tal caso, la circ. n. 8 del 16.04.2019 precisa che l’impresa dovrà rappresentare nella propria relazione tecnica l’imprevedibilità dell’evento che ha causato la crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi e la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione dell’azienda.

CIG e procedure concorsuali nel settore call center. Possono fare ricorso al trattamento di integrazione salariale con causale di crisi aziendale, le imprese che siano state ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività.

Contributo addizionale. obbligatorio a carico delle imprese che vengono ammesse al trattamento di interazione salariale in misura diversa rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

Procedimento amministrativo. Sottoscritto un accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, l’azienda deve presentare domanda di concessione al trattamento presso la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Formazione a mezzo posta raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata all’indirizzo DGmmortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it. Il fac simile e’ scaricabile dal sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it – Area Lavoro –Ammortizzatori sociali - concessioni in deroga.

Fonte: Min. Lavoro – Circ. n. 8 del 16.04.2019