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Min. Lavoro – Circ. n. 16 del 29.10.2018: Proroga CIGS - Nuovi criteri di concessione dopo il decreto fiscale.


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Con la circ. n. 16 del 29.10.2018 , il Ministero del Lavoro illustra le novità introdotte dall’ art. 25 del D.L. n. 119 del 23.10.2018 ( decreto fiscale ) in materia di proroga CIGS ( art. 22 bis, d.lgs. n. 148/2015 ) . Il Ministero ha ritenuto opportuno fornire nuovi criteri per la concessione della proroga CIGS e ulterori indicazioni per la presentazione dell’istanza.

PROROGA CIGS PER RIORGANIZZAZIONE E CRISI AZIENDALE:

Nonostante le novità illustrate con la circ. n. 16 del 29.10.2018, rimangono ancora valide le indicazioni operative formulate con la circ. n. 2 del 7.02.2018 in ordine alla proroga CIGS in caso di riorganizzazione o crisi aziendale.

E’ di tutta evidenza che a livello territoriale anche imprese con organico inferiore alle 100 unità possono avere un impatto occupazionale non indifferente e una notevole rilevanza strategica per il territorio. L’art. 25 del D.L. n. 119 del 23.10.2018 ha, quindi, abrogato il riferimento al requisito occupazionale che richiedeva un “organico superiore alle 100 unità”.

Previo accordo presso il Ministero del Lavoro, con la partecipazione della Regioni interessate, potrà essere concessa la proroga per un ulteriore periodo di 12 mesi in caso di riorganizzazione e di 6 mesi in caso di crisi aziendale, qualora il periodo originario di 24 o 12 mesi non si dimostri sufficiente a completare il processo riorganizzativo o di risanamento dell’azienda con rilevanza economica e strategica per il territorio.

PROROGA CIGS PER CONTRATTO DI SOLIDARIETA’:

Alle medesime condizioni già previste per le altre due causali una proroga di 12 mesi può essere concessa “ qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero occupazionale, già dichiarato nell’accordo per la riduzione concordata dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza per i quali si intende chiedere la proroga.

In tutti e tre i casi è necessario l'impresa deve presentare dei piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale con specifici interventi di politiche attive concordati con la Regione interessata. 

CRITERI GENERALI E ULTERIORI PRECISAZIONI PER LA PROROGA CIGS:

1) In via transitoria la proroga potrà essere riconosciuta alle imprese che abbiano concluso il trattamento nel corso dell’anno 2018, purché nel frattempo non siano intervenuti dei licenziamenti per la gestione degli esuberi. In tal caso verranno valutate le proroghe solo per i trattamenti scaduti non più di 3 mesi prima dell’emanazione della presente circolare.

Da ultimo è bene precisare che con la circ. n. 18 del 22.11.2018 è stata apportata una rettifica proprio al predetto termine di 3 mesi, riconoscendo la possibilità di proroga a programmi che scadono dal 30 giugno 2018

2) E’ considerato ammissibile anche la proroga per quelle aziende che non hanno potuto fruire del trattamento CIGS a causa del raggiungimento del limite massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile.

3) Proroga ammissibile anche per le aziende che abbiano fruito di altri strumenti di integrazione salariale straordinaria o ordinaria per proseguire nella gestione di permanenti criticità.

4) In caso di azienda dislocata su più Regioni, gli effetti dell’accordo governativo potranno essere limitati esclusivamente alle Regioni che riconoscono la rilevanza economica, strategica e occupazionale dell’impresa nonché l’impegno nella programmazione di politiche attive per la salvaguardia occupazionale.

5) La presentazione dell’istanza finalizzata al raggiungimento dell’accordo in sede governativa può essere presentata non prima di 60 giorni antecedenti all’avvio della proroga CIGS.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:

Per la presentazione delle istanze di proroga dei programmi di crisi e riorganizzazione aziendale viene fatto un esplicito rinvio alla circ. n. 2 del 7.02.2018. Per le istanze di proroga con causale contratto di solidarietà, è necessaria la stipula di un apposito accordo in sede ministeriale ai fini della certificazione dell’impegno della programmazione di politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero e per la quantificazione degli oneri finanziari dell’intervento.

La domanda deve essere inviata con modalità telematica attraverso l’applicativo CIGSonline presente sul sito del Ministero del Lavoro. In questo caso non si applicano le disposizioni procedimentali di cui all’art. 25 del decreto.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali