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Consiglio dei Ministri - D.L. n. 119 del 23.10.2018: In G.U. le disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria


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È stato pubblicato, sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2018, il D.L. 119 del 23 ottobre 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, vigente dal 24 ottobre 2018. In particolare, il decreto prevede:

  • rottamazione-ter (articolo 3): per chi aveva già beneficiato della rottamazione-bis e ha versato almeno una rata, è possibile ridefinire il proprio debito con il Fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate, tra cui l’esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, la possibilità di rateizzare il pagamento (massimo 10 rate consecutive di pari importo) in 5 anni pagando un interesse ridotto del 2% l’anno e quella di compensare i debiti con il Fisco con i crediti nei confronti della P.A.. Il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata entro il 30 aprile 2019;
  • stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (articolo 4): i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di definizione agevolata, sono automaticamente annullati alla data del 31 dicembre 2018;
  • definizione agevolata (articoli 5-8): sono previste varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco; in particolare: definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’UE, delle controversie tributarie nei confronti dell’Agenzia delle entrate; degli atti del procedimento di accertamento; degli atti dei procedimenti verbali di contestazione; delle imposte di consumo;
  • disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale (articolo 9): fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori o omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, di Irap e Iva. L’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato;
  • semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica (articolo 10): l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica resta fissata al 1° gennaio 2019, riducendo per i primi 6 mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici;
  • disposizioni in tema di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 17);
  • Fondo garanzia e Fsc (articolo 22): al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono assegnati 735 milioni di euro per l’anno 2018;
  • autotrasporto (articolo 23): al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto è incrementata di 26,4 milioni per l’anno 2018 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 106, L. 266/2005;
  • disposizioni in materia di Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale (articolo 25): all’articolo 22-bis, comma 1, D.Lgs. 148/2015, le parole “organico superiore a 100 unità lavorative e” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2”.

 

Art. 22-bis - Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale

1. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, per imprese con organico superiore a 100 unita’ lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unita’ produttive coinvolte ubicate in due o piu’ regioni, puo’ essere concessa la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all’articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, puo’ essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all’articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attivita’ aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all’articolo 22, comma

2. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, puo’ essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarieta’ sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale gia’ dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2. 2. Ai fini dell’ammissione all’intervento di cui al comma 1, l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unita’ produttive coinvolte ubicate in due o piu’ regioni.

3. All’onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Fonte: Gazzetta Ufficiale