Stampa

Min. Lavoro – Circ. n. 2 del 07.02.2018: Proroga CIGS oltre i limiti temporali - legge di bilancio 2018


icona

Con la circ. n. 2 del 7.02.2018, il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni riguardo i criteri per l’autorizzazione della prosecuzione dei trattamenti CIGS oltre i limiti previsti dall’art. 4, c. 1, e 22, c. 1 del d.lgs. n. 148/2015, siano essi in corso o conclusi nel 2017.

La deroga ai principi generali, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 22-bis, D.lgs. n. 148/2015 introdotto da art. 1, c. 133, L. 27.12.2017, n. 205) è rivolta alle aziende con più di 100 dipendenti che presentano programmi di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale non attuabili nei limiti temporali consueti del D.Lgs. 148/2015.

La circolare fornisce particolari indicazioni riguardo le condizioni che consentono la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale straordinario:

L’ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA: Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione del trattamento, è necessario che venga sottoscritto un apposito accordo in sede ministeriale che, con la partecipazione delle regioni coinvolte, certifichi l’impegno alla programmazione di politiche attive per la gestione degli esuberi, nonché il riconoscimento della particolare rilevanza economica ed occupazionale dell’impresa interessata. In sede ministeriale, ai fini del rispetto del limite di spesa, andrà quantificato l’onere finanziario dell’intervento CIGS sulla base delle modalità di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa concordate.

PROSECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI RIORGANIZZAZIONE: Il trattamento di integrazione salariale straordinario è prorogabile, sino al limite di 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti:

  • investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi;
  • piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;
  • un piano di gestione delle risorse umane volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali con l’indicazione di specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione o le regioni interessate.

PROSECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI CRISI AZIENDALE: Il trattamento di integrazione salariale straordinario è prorogabile, sino al limite di 6 mesi, qualora il programma di crisi aziendale presenti:

  • interventi correttivi complessi, diretti a garantire la continuazione dell’attività aziendale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi;
  • un piano di gestione delle risorse umane volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali con l’indicazione di specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione o le regioni interessate.

 

a cura della Redazione