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INPS – Mess. n. 3131 del 21.08.2020 : Decreto Agosto – Cassa integrazione - prime indicazioni


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Con mess. n. 3131 del 21.08.2020 l' INPS illustra le novità in materia di ammortizzatori sociali previste dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104.

Il decreto di agosto innova l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 andando a rideterminare il numero massimo di settimane di Cassa integrazione ( ordinaria o in deroga ) o di assegno ordinario richiedibili entro il 31 dicembre 2020 per un totale di massimo 18 settimane complessive.

A seguito delle modifiche introdotte il quadro è così riassumibile:

1. DURATA MASSIMA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI :

Le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo. 

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

L’impianto del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 ripropone il meccanismo dell’invio di due domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito.

Mentre il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori nove settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti. A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale - da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – determinato secondo le misure che seguono:

 

  • aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
  • aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  • nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.

I datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. I termini decadenziali per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti e la trasmissione dei dati necessari per il pagamento sono differiti dal 31 luglio 2020 al 31 agosto 2020.

Ulteriori indicazioni vengono fornite per la gestione della Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo.

Fonte: INPS – Mess. n. 3131 del 21.08.2020