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INPS – Circ. n. 86 del 17.06.2021 : Servizi ambientali – Operativo il Fondo di solidarietà


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Con la circ. n. 86 del 17.06.2021 l’ INPS illustra la disciplina del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali di cui al D.I. n. 103594/2019, con particolare riferimento alle prestazioni straordinarie. 

I fondi di solidarietà assicurano ai lavoratori una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa e possono erogare prestazioni integrative previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative. 

Nei casi in cui gli accordi, stabiliti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, vengano stipulati in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), l’ Istituto precisa che a partire dalla data di decorrenza del nuovo fondo, i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di quest’ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale ( FIS ). 

Al contempo, con l’obbiettivo di garantire la continuità di tutela ai lavoratori sospesi dall’obbligo di rendere la prestazione, a seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica, le aziende dei servizi ambientali potranno continuare a richiedere al FIS le prestazioni dell’assegno ordinario oppure la cassa integrazione in deroga con la causale “ COVID-19 “. 

Il Fondo eroga prestazioni diverse e in particolare riconosce : 

- L'assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario di lavoro o da sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste dal D.lgs. n.148/2015 in tema di cassa integrazione ordinaria o straordinaria. 

- L’integrazione della NASPI in termini d’importo e durata, per le causali previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 

- L'assegno straordinario per la durata massima di 60 mesi a favore dei lavoratori che risolvendo il proprio rapporto di lavoro potranno maturare durante tale periodo il primo dei requisiti pensionistici (pensione di vecchiaia o anticipata). In tal caso è necessario che l'azienda sottoscriva con le uno specifico accordo di esodo con le associazioni sindacali il quale, fino al termine del 2021, potrà essere esteso anche ai lavoratori che maturano il requisito pensionistico tramite Quota 100. In tale ultima ipotesi, tuttavia, sussiste congiuntamente l'obbligo di deposito dell'accordo presso il Ministero del Lavoro nei 30 giorni successivi la sottoscrizione.

Ulteriori indicazioni vengono fornite in ordine all’attivazione delle prestazioni e i versamenti delle varie forme di contribuzione dirette al fondo. 

Fonte: INPS – Circ. n. 86 del 17.06.2021